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ACCORDO SIAE PUNTI DI RIPRODUZIONE OPERE PROTETTE DA DIRITTO D'AUTORE

[11-02-2009] -- Visto 314 volte

E’ stato sottoscritto in data 13 gennaio 2009 dalle Organizzazioni di rappresentanza degli autori ed editori e quelle delle aziende artigiane che utilizzano macchinari per riproduzione di opere protette pubblicate per le stampe, l’Accordo, che disciplina la misura e le modalità di pagamento dei compensi dovuti per la riproduzione di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico (ex art.68 della Legge 22 aprile 1941, n. 633.).

Detto accordo (che si allega) è valido  per un biennio ed impegna, come già il precedente, tutti i responsabili dei punti o centri di riproduzione, mentre l’attività effettuata  all’interno delle biblioteche è regolata da altri specifici accordi.
Rilevate le notevoli difficoltà di gestione del precedente accordo, si è convenuto di istituire nuove modalità di pagamento dei compensi, fondate su un criterio forfetario.
A partire dall’anno in corso, pertanto, il pagamento è determinato in relazione alla classificazione dei Punti di riproduzione in diverse tipologie come da prospetto di cui all’allegato A, dal quale si evince che l’inquadramento dei singoli punti di riproduzione nella categoria di riferimento tiene conto del numero di apparecchiature possedute nonché dell' attività esercitata.   
Detto compenso è determinato forfetariamente “a macchina” e gli importi annualmente dovuti dal singolo esercizio sono riportati nell’ultima colonna.
     Per gli esercizi dediti ad altre attività commerciali (ad esempio ottici, tabaccai, cartolibrerie e simili) che siano in possesso di un solo macchinario atto alla riproduzione e che svolgano occasionalmente attività di copia di opere protette, la misura del compenso è determinata su base biennale e verrà corrisposta in un’unica soluzione nella cifra indicata al punto 6  del prospetto.
 
Il pagamento dei diritti d’autore avverrà annualmente - entro il 28 febbraio di ciascun anno - presso gli Uffici S.I.A.E. territorialmente competenti.
Per chi aveva già acquistato i cosiddetti bollini negli scorsi anni, i pagamenti relativi al nuovo accordo si contabilizzeranno con  il medesimo codice di incasso utilizzato in precedenza.
Per i punti di riproduzione di nuova apertura - che inizino l’attività commerciale dopo il 28 febbraio - il versamento del dovuto dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’apertura dell’esercizio in misura parametrata al mese di apertura.
L’accordo, che  decorre dal 1° gennaio 2009 ed è valido sino al 31 dicembre 2010, contiene la previsione di un incremento dei diritti dovuti dagli utilizzatori per l’anno 2010 in base al tasso di inflazione programmato.   
Al fine di permettere il pagamento del diritto d’autore nei termini previsti, il contatto preliminare con i punti copia non precedentemente censiti dovrà essere completato da parte degli uffici locali SIAE entro il 10 febbraio p.v. con le medesime modalità già utilizzate in precedenza.
Si sottolinea che ai fini della piena operatività del presente accordo è stato assicurato da parte SIAE che saranno contattati e controllati anche tutti gli esercizi commerciali in cui sia presente un solo macchinario idoneo ad effettuare riproduzioni di testi.
I titolari dei punti di riproduzione dovranno essere invitati a recarsi presso lo sportello S.I.A.E. di competenza, per assolvere agli adempimenti indicati sub art.6 dell’Accordo.
Allo scopo si informa che la SIAE ha in corso di stampa un nuovo modello di presa d’atto che contiene anche l’assenso dell’esercente alla pubblicazione della ragione sociale e localizzazione dell’esercizio su apposito elenco da istituire sul sito istituzionale della S.I.A.E.
La realizzazione di detto elenco, richiesta dalle OO.AA., ha lo scopo di dare risalto alla attività dei  “punti di riproduzione” che osservano e rispettano la normativa sul diritto d’autore.
Analoga funzione ha la ulteriore locandina (di cui forniamo una bozza  qui a fianco) che attesta la legittimazione dei medesimi ad effettuare riproduzioni in conformità alla legge sul diritto d’autore; detta locandina, da esporre bene in vista - magari sulla porta di ingresso dell’esercizio - verrà consegnata ai punti di riproduzione, al momento del pagamento di quanto dovuto, insieme al medesimo avviso già distribuito in precedenza, da esporre in maniera visibile nell’esercizio ed in prossimità degli apparecchi riproduttori, concernente la normativa vigente in materia di reprografia e gli adempimenti connessi.
Con l’entrata in vigore del nuovo accordo, e dunque a partire dal  1/01/2009 le contromarche cessano di aver valore.
I Punti di riproduzione che siano eventualmente ancora in possesso di contromarche, potranno continuare ad utilizzarle sino al 28 febbraio 2009, data in cui dovranno, comunque, effettuare il pagamento di quanto dovuto per l’anno in corso ai sensi del vigente accordo.
In via del tutto eccezionale ed in virtù della ritardata sottoscrizione del nuovo accordo, il corrispettivo versato per l’ acquisto delle contromarche eventualmente effettuato nel corso del corrente anno, che è stato appositamente contabilizzato quale deposito cauzionale, verrà considerato a mò di acconto su quanto dovuto a titolo di compenso per diritto d’autore per il corrente anno e, pertanto, defalcato dalla somma da corrispondere per l’anno 2009.

In virtù della rilevante innovazione contenuta nel presente accordo, da cui peraltro ci si attende una notevole semplificazione delle procedure di controllo e gestione dello stesso, gli Uffici periferici SIAE territorialmente competenti sono chiamati a fornire la più ampia informativa all’utenza, sia preliminarmente nella fase dei primi contatti con i punti di riproduzione non precedentemente censiti, sia successivamente con la partecipazione a specifiche riunioni coordinate dagli Uffici periferici di ruolo, anche su espressa richiesta delle nostre strutture locali .

Resta infine l’impegno, sottoscritto anche nel testo dell’accordo, ad addivenire, con il contributo dei nostri uffici legislativi,  alla presentazione di un emendamento all’attuale disciplina, il più possibile condiviso da SIAE, Autori, EDITORI, Biblioteche, Associazioni Artigiane e Commerciali, che permetta il superamento dell’attuale accordo per introdurre un sistema di riscossione dei diritti generalizzato alla fonte al momento dell’acquisto di carta o macchinari.

 

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