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AUTOTRASPORTO: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA BIENNALE E COMPENSAZIONE
[19-05-2009] -- Visto 580 volte
L’Agenzia delle Dogane con nota prot. 29696 del 20 marzo 2009fornisce chiarimenti in materia di presentazione tardiva delle istanze per il riconoscimento dei benefici in materia di accise, nonché in materia di compensazione.
Si analizzano distintamente le problematiche.
1. TERMINE DI DECADENZA BIENNALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Premessa
La problematica riguarda la natura del termine (ordinatoria o perentoria) relativo alle scadenze di presentazione delle istanze previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 9 giugno 2000, in materia di benefici nel settore delle accise.
Si ricorda, in generale, che per l’ottenimento del beneficio gli autotrasportatori devono presentare, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita dichiarazione (ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 277 citato). Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto il diritto; l’eventuale eccedenza non utilizzata può essere richiesta a rimborso, con apposita istanza da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277 citato).
Erano sorti dubbi relativamente alla natura di tali termini, nei casi in cui le istanze fossero state tardivamente presentate.
L’Agenzia delle Dogane era inizialmente intervenuta con la risoluzione n. 6/D del 27 novembre 2002. In particolare, aveva puntualizzato che in mancanza di una precisa qualificazione del termine, deve farsi riferimento a quello generale di decadenza biennale (si veda, al riguardo, la circolare confederale n. 118/2002). Relativamente all’autotrasporto, le Dogane avevano quindi escluso la perentorietà dei termini.
Con la successiva risoluzione n. 4/D del 7 dicembre 2005, l’Agenzia delle Dogane, tornando sull’argomento, aveva modificato in parte l’orientamento, stabilendo che deve riconoscersi, invece, come “perentorio” il termine entro cui presentare l’istanza di rimborso dell’eccedenza non compensata (da prodursi entro i sei mesi dalla chiusura dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati effettuati i consumi di gasolio) e prevista dall’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000. Cio’ in quanto la decorrenza del termine biennale presuppone una totale inerzia da parte del contribuente (al riguardo, si rinvia alla Circolare confederale n. 7/2006). Quindi, l’istanza per il rimborso dell’eccedenza non compensata (essendo successiva ad una istanza per il riconoscimento del beneficio) deve obbligatoriamente essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello entro cui doveva essere effettuata la compensazione.
Ad esempio:
per i consumi relativi al 2007,
l’istanza per la concessione del beneficio doveva essere presentata entro il 30 giugno 2008,
con possibilità di compensare il relativo credito entro il 31 dicembre 2008,
l’eccedenza non compensata entro tale data deve essere richiesta a rimborso entro il 30 giugno 2009.
Quest’ultima istanza, relativa all’eccedenza non compensata, deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2009.
1.2 Il problema della “decorrenza”
Con la circolare confederale n. 118/2002 era stata immediatamente evidenziata la necessità di individuare la decorrenza del termine biennale di decadenza; l’Agenzia delle Dogane era stata sollecitata ad emanare un esplicito chiarimento.
Con la nota prot. 29696 del 20 marzo 2009 (in oggetto), l’Agenzia delle Dogane chiarisce che il termine biennale in questione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i consumi di gasolio in relazione ai quali viene richiesto il beneficio.
Cio’ in quanto, secondo l’Agenzia, soltanto con lo scadere del 31 dicembre dell’anno di consumo è possibile determinare l’ammontare del credito spettante agli aventi diritto in relazione ai consumi effettuati nel corso dell’anno medesimo.
Ad esempio:
per i consumi relativi al 2008,
l’istanza deve essere presentata entro il 30 giugno 2009,
poiché soltanto al 31 dicembre 2008 è possibile determinare l’ammontare del credito, la relativa pretesa creditoria diviene azionabile dal 1° gennaio 2009 ed il termine biennale viene a scadere alla data del 31 dicembre 2010 (1).
In generale:
- anno di consumo : anno “a”;
- momento iniziale del termine biennale: 1° gennaio anno a+1;
- momento finale del termine biennale: 31 dicembre anno a+2
Nessun rimborso può essere riconosciuto ai richiedenti che presentano la propria istanza oltre la fine dell’anno successivo a quello di dichiarazione (cioè, anno a+2).
Le somme eventualmente compensate, successivamente all’anno in cui è sorto il diritto al credito (anno a+1), dovranno essere recuperate, con indennità di mora e interessi, a partire dal momento in cui l’interessato ha usufruito delle somme in questione in via di compensazione. Scatteranno, di conseguenza, le comunicazioni all’Agenzia delle entrate o altri Enti per segnalare l’applicazione di sanzione sul tardivo od omesso versamento di tributi propri dell’Agenzia o di tali Enti.
2. PERIODO IN CUI E’ CONSENTITO L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
L’articolo 4 del D.P.R. n. 277/2000 prevede, al comma 3, che la fruizione del credito in compensazione deve aver luogo entro la fine dell’anno solare nel quale il credito è sorto, per effetto del silenzio-assenso maturato allo scadere dei sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, qualora questo non notifichi alcun provvedimento di diniego al richiedente.
Ad esempio:
istanza per avvalersi del beneficio presentata il 30 giugno 2008 (per i consumi 2007),
silenzio-assenso maturato il 29 agosto 2008,
possibilità di compensare entro il 31 dicembre 2008.
L’Agenzia precisa che il motivo per cui la compensazione può essere richiesta soltanto entro l’anno solare, va ricercato nell’intenzione di consentire agli aventi diritto di utilizzare in tempi brevi il proprio credito, in particolare entro l’anno in cui viene effettuato il versamento a saldo dell’imposta dovuta in relazione al periodo cui i consumi fanno riferimento. Il riconoscimento del diritto al rimborso dell’eccedenza non compensata costituisce comunque la tutela delle pretese degli aventi diritto.
In considerazione del fatto che il termine di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del beneficio non è perentorio, ma soggetto alla decadenza biennale (come spiegato nel paragrafo 1), può succedere che i 60 giorni per la formazione del silenzio-assenso scadano oltre la fine dell’anno solare in cui è stata presentata la dichiarazione: in tal caso, l’Agenzia delle Dogane con la nota in oggetto, chiarisce che gli Uffici competenti contestualmente al rilascio dell’attestato debbono comunicare agli utenti interessati, acquisendone le coordinate bancarie per l’effettuazione dei rimborsi, che le relative dichiarazioni vengono considerate come istanze di rimborso. Tali soggetti non dovranno presentare una nuova istanza per il rimborso in denaro del credito maturato.
Ad esempio:
nel caso di consumi effettuati nel 2007,
la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2008, con compensazione entro il 31 dicembre 2008,
nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata il 30 novembre 2008 (cioè, tardivamente ma, comunque, entro un termine valido in quanto, come detto, la decadenza è biennale), il silenzio-assenso che si produce allo scadere dei 60 giorni è successivo (29 gennaio 2009) al termine entro cui si sarebbe potuto compensare (cioè, 31 dicembre 2008).
In questo caso, l’Ufficio doganale comunica all’interessato che le dichiarazioni valgono come istanze di rimborso e, in tale occasione, acquisirà dallo stesso le coordinate bancarie: il beneficiario non potrà procedere alla compensazione (per le ragioni anzidette); l’Ufficio rilascerà, comunque, un attestato entro i 60 giorni, con cui comunicherà la validità dell’istanza come richiesta di “rimborso”, al fine di evitare la formazione del silenzio-assenso che altrimenti potrebbe indurre l’interessato alla compensazione.
1 Pur trattandosi di una soluzione più restrittiva rispetto a quelle possibili ed auspicate nella citata circolare confederale n. 118/2002, il chiarimento pone fine alle incertezze cui il contribuente era esposto.
