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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA -NUOVO CRITERIO DI CALCOLO DEL PERIODO INTEGRABILE COMPUTATO A GIORNI

[21-04-2009] -- Visto 433 volte

Come è noto, la normativa vigente in materia di integrazione salariale ordinaria stabilisce criteri rigorosi circa la durata del trattamento prevedendo che l’integrazione salariale ordinaria è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi e che, in casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo di 12 mesi, con una conseguente utilizzazione temporale rigida del beneficio.
    La Direzione Generale dell’INPS ha reso noto con propria circolare in data di ieri che nell’attuale fase di rallentamento dell’attività produttiva è opportuno consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di agevolare le imprese, in considerazione del fatto che la vigente interpretazione delle modalità di utilizzo del sostegno al reddito in esame non risulta coerente rispetto alla tipologia di organizzazione lavorativa caratterizzata da una estesa flessibilità, soprattutto in materia di orario di lavoro.
    Per effetto di quanto precede, d’intesa con il Ministero del Lavoro, l’Istituto ha fornito un’interpretazione evolutiva delle norme di integrazione salariale ordinaria al fine di individuare un criterio maggiormente flessibile di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento.
    In base a tale nuova interpretazione, i limiti massimi di integrazione salariale possono essere computati non più con riguardo ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro.
    In tal modo, verrà considerata usufruita una settimana soltanto qualora la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni ovvero cinque in caso di settimana corta.
    A tal fine, a far data dalla circolare dell’INPS (20 aprile 2009) le imprese ricadenti nelle ipotesi sopra richiamate di settimane usufruite parzialmente comunicheranno all’Istituto il numero di settimane effettivamente usufruite e, cioè, la somma delle singole giornate diviso 5 ovvero 6, affinché l’Istituto medesimo ne possa tenere conto ai fini del computo del limite massimo complessivo di 52 settimane.
    L’INPS precisa, altresì, che la nuova modalità di computo, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge, verrà valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all’integrazione salariale e , a tali fini, viene richiamata la lettera circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del Lavoro.
 

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