Tu e Confartigianato: perchè insieme è meglio

Ultime notizie

Modulistica e Documenti

Eventi e Manifestazioni




COMUNE DI ASCOLI PICENO: REGOLAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

[04-11-2009] -- Visto 289 volte

Di seguito riportiamo il regolamento, a firma del sindaco di Ascoli Piceno, circa gli orari di apertura dei pubblici esercizi:

Regolamento degli orari di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale di Ascoli Piceno:

Art. 1 - Ambito di applicazione

            1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano a tutte le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dalla L.R. 9/12/2005, n. 30, ad eccezione delle attività di somministrazione indicate all’art. 2.

             2. Si applicano altresì alle attività di somministrazione autorizzate all’interno dei circoli privati ai sensi del DPR 235/2001, nonché ai centri rurali di degustazione e ristoro ed agriturismi qualora gli stessi svolgano soltanto attività di ristorazione, senza servizio di ricettività.

 Art. 2 - Attività escluse dalla presente regolamentazione -

            1. Sono esclusi dall’applicazione della presente disciplina:

           a) gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 6 L.R. 30/2005.

           b) gli esercizi di somministrazione annessi agli alberghi ed alle altre strutture ricettive di cui alla L.R. 11/07/2006, n. 9, limitatamente alle persone alloggiate.

             2. Gli esercizi di cui al comma 1, devono seguire gli orari dell’attività principale in quanto l’attività di somministrazione è rivolta esclusivamente a chi usufruisce dell’attività principale medesima.

             3. I pubblici esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali seguono obbligatoriamente l’orario della struttura di vendita nella quale sono inseriti fatto salvo il caso in cui il locale sede dell’esercizio abbia autonomia strutturale e funzionale rispetto al centro commerciale avendo un ingresso indipendente rispetto alla struttura di vendita, direttamente accessibile dalla pubblica via.

 Art. 3 - Orario minimo e massimo

            1. L’orario massimo di apertura dell’attività è compreso nella fascia che va dalle ore 4 a.m. alle ore 2 a.m. del giorno successivo.

            2. L’orario minimo obbligatorio di apertura è di 5 ore da effettuarsi nell’ambito della fascia oraria di cui al comma 1.

 Art. 4 - Esercizi misti

            1. Gli esercizi misti, con attività soggette ad autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 30/05 ed alla autorizzazione commerciale ai sensi della L. 114/98 o ad autorizzazione per la vendita di generi di monopolio, o vendita di quotidiani e periodici, devono sospendere la somministrazione o la vendita dei relativi generi nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura delle specifiche attività.

 Art. 5 - Scelta dell’orario

            1. L’orario di apertura dell’esercizio, non inferiore a quello minimo obbligatorio di cui all’art. 3 comma 2, è scelto dall’esercente nell’ambito della fascia oraria massima di cui al medesimo art. 3, e può essere differenziato per periodi dell’anno e per giorni della settimana.

            2. L’orario prescelto dall’esercente, che può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, deve essere preventivamente comunicato al Comune – Ufficio Attività Produttive - e reso noto al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello, ben visibile sia all’esterno che all’interno del locale.

            3. E’ consentito all’esercente di posticipare l’apertura e anticipare la chiusura dell’esercizio di un’ora massimo rispetto all’orario prescelto.

            4. Nel caso di nuova apertura o di trasferimento di sede dell’esercizio, la comunicazione predetta deve essere effettuata prima dell’apertura dell’esercizio medesimo. Nel caso di subingresso, vige l’orario prescelto dal precedente titolare dell’esercizio fino a nuova diversa comunicazione scritta del subentrante.

            5. I titolari degli esercizi in attività sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione dell’orario di apertura solo nel caso in cui l’orario comunicato precedentemente all’entrata in vigore della presente ordinanza non sia conforme alle disposizioni nella stessa contenute.

            6. L’esercente è obbligato all’osservanza dell’orario prescelto. Eventuali variazioni sono ugualmente soggette a comunicazione scritta al Comune. Il nuovo orario sarà applicabile dal giorno successivo a quello della effettuata comunicazione di variazione.

            7. Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l’orario prescelto dall’esercente.

Art. 6 - Deroghe generali e speciali all’orario

            1. Gli esercenti possono derogare al limite massimo di apertura stabilito posticipando la chiusura alle ore 3.00 nelle seguenti giornate:

  • 31 dicembre
  •  periodo di Carnevale (dal giovedì grasso al martedì grasso)
  • 5 agosto (festività del Santo Patrono)

             2. In occasione di eventi particolari ricadenti in periodi diversi indicati al comma 1, nonché nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto, la deroga deve essere autorizzata dal Comune su richiesta scritta e motivata dell’interessato.

 Art. 7 - Chiusura dell’esercizio per riposo settimanale

Il turno di chiusura per riposo settimanale degli esercizi di somministrazione è facoltativo.

L’esercente può osservare una o più giornate di riposo settimanale del pubblico esercizio. In tal caso deve darne comunicazione scritta al Comune e pubblicizzare la giornata di chiusura nel cartello ben visibile da collocarsi all’interno e all’esterno del locale.

Art. 8 - Chiusura temporanea dell’esercizio

Nel caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi l’esercente ha l’obbligo di:

      a) Presentare apposita comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima della data prescelta per l’inizio della chiusura temporanea.

     b) Rendere noti i periodi di chiusura al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile all’esterno.

Entro il 10 giugno di ogni anno, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza di servizio sul territorio, dispone turni di apertura obbligatori.

Art. 9 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni specificamente previste dalla normativa in materia, per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti – min. € 25,00 max € 500,00.

 Art. 10 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. Dalla predetta data è abrogata l’Ordinanza Sindacale n. 149 del 22/04/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Indietro