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CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI FIGLI CONVIVENTI
[19-05-2009] -- Visto 416 volte
Con circolare n. 11 del 9 febbraio 2009 era stata fornita la notizia dell’emanazione della sentenza n. 19 del 29 gennaio 2009 con la quale la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità dell’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, ha stabilito l’estensione del diritto al congedo straordinario retribuito anche al figlio convivente di un disabile grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di gravità. Sull’argomento era stato affermato che si era in attesa delle disposizioni degli istituti previdenziali che potevano specificare le condizioni necessarie per la fruizione del congedo da parte dei nuovi soggetti beneficiari. L’INPS, con circolare n. 41 del 16 marzo 2009, facendo un riepilogo delle condizioni richieste per tutti gli aventi diritto al beneficio, ha fornito le indicazioni operative ai fini dell’applicazione della citata sentenza. In particolare, il figlio convivente con il portatore di handicap ha diritto al congedo retribuito se si verificano quattro condizioni:
1) il genitore portatore di disabilità grave non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge ricorra una delle seguenti situazioni:
il coniuge non presti alcun tipo di attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere del congedo per lo stesso soggetto e nel medesimo periodo;
2) entrambi i genitori siano deceduti oppure siano totalmente inabili;
3) il genitore non abbia altri figli o non conviva con nessuno di essi, oppure, in presenza di altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
i figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino alcun tipo di attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo per il sopraddetto genitore e nello stesso periodo;
4) il portatore di handicap grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, se ha fratelli conviventi ricorra una delle seguenti condizioni:
il fratello convivente non presti alcun tipo di attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere del congedo per lo stesso soggetto e nello stesso periodo.
L’INPS, definendo l’ambito di applicazione della sentenza, invita le proprie sedi a riesaminare le richieste relative ai casi già pervenuti e non travolti dai termini di prescrizione. L’Istituto precisa che l’indennità si prescrive in un anno, dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile come congedo. Si ritiene utile ricordare che il figlio di soggetto handicappato che si trovi nelle situazioni descritte dalla sentenza in commento potrà utilizzare il congedo retribuito seguendo lo stesso iter già previsto per gli altri soggetti aventi diritto. Al riguardo, come precisato nella circolare n. 41, l’istituto sta predisponendo la modulistica che terrà conto delle novità sopra citate.

Scarica la circolare INPS del 16/03/2009

