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CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANCHE PER LA CURA DEI GENITORI
[11-02-2009] -- Visto 502 volte
La recente sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 emanata dalla Corte Costituzionale, in esito all’ordinanza del Tribunale di Tivoli del 26 marzo 2008, ha ulteriormente esteso il quadro normativo di tutela del disabile: anche il figlio convivente del soggetto riconosciuto ”con handicap in situazione di gravità” ai sensi della legge n. 104/92 articolo 3 comma 3, ha diritto a fruire del congedo straordinario retribuito, previsto dall’art. 42, comma 5, del D. Lgs, 151/2001, per i genitori - o, dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli o sorelle conviventi - dei disabili gravi.
La Corte Costituzionale rispondendo a dubbi di legittimità sollevati da altrettanti Tribunali, ha dapprima stabilito che i congedi spettano ai fratelli o alle sorelle conviventi anche nel caso in cui i genitori siano essi stessi inabili e, quindi non in grado di assistere il figlio con handicap (sentenza n. 233 dell’8 – 16 giugno 2005).
Successivamente con sentenza n. 158 del 18 aprile 2007 la Consulta ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede la concessione del congedo biennale al lavoratore che assista il coniuge con handicap grave. Quindi i congedi spettano anche al coniuge.

