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CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185

[29-01-2009] -- Visto 289 volte

Il Senato della Repubblica, il 27 gennaio 2009, ha approvato il disegno di legge n. 1315, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Si fornisce di seguito una lettura degli articoli, cosi come convertiti al Senato, di interesse in materia economica.


Articolo 3 (commi 1 e da 8 a 13) - Blocco e riduzione delle tariffe

Il comma 1 reca disposizioni per contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese. E’ sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti per l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione, fatta eccezione per  tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.


L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi del comma 8, effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. Entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.


Il comma 9 estende l’accesso alla tariffa elettrica agevolata anche ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro.


A decorrere dal 1 gennaio 2009, le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas).

Qualora le risorse (96,5 milioni di euro per il 2009, 88,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011) dovessero risultare insufficienti a coprire gli oneri derivanti dalle agevolazioni, la parte mancante deve essere posta a carico dei titolari di utenze non domestiche mediante l’istituzione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di un’apposita componente tariffaria.

I commi da 10 a 13 intervengono in materia di disciplina del mercato elettrico e di dispacciamento dell’energia elettrica. In particolare, entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dello sviluppo economico emana un decreto che conforma la disciplina relativa al mercato elettrico.


La riforma del Mercato elettrico consiste nella previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi basato sul prezzo dichiarato (pay as bid), si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento caratterizzato, in particolare, dall’istituzione di un mercato infragiornaliero dell’energia in sostituzione dell’attuale mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonché dall’integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento.

Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas, ai sensi del comma 10-bis, adotta misure di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

Il comma 10-ter prevede l’invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro dello sviluppo economico,


Il comma 11 detta i principi e i criteri direttivi ai quali l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) dovrà adeguare le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.


Il comma 12 consente la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone, cui potrà provvedere il Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’AEEG, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame.
 

Articolo 29 comma 6- Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali (Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici)

La disciplina prevista dai commi da 6 a 11, relativi alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006) è stata ricondotta ad un unico comma 6.

I commi 344-347 dell’articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) prevedono alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici).


L’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-347 della precedente legge finanziaria al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%, che è stata estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 2009.

Il comma 6, rispetto alle versioni precedenti del decreto legge n. 185, sopprime l’obbligo dei contribuenti all’invio di comunicazione anche per gli interventi effettuati nel 2008, eliminando di fatto, l’elemento retroattività.


La nuova disciplina delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici decorre per i periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2008.


Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d’imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Il credito di imposta per la riqualificazione energetica degli edifici non è quindi, a procedura selettiva in base alle disponibilità finanziarie, in quanto il contribuente fruisce in via automatica, previa mera comunicazione all’Agenzia delle entrate, del beneficio fiscale.

I contenuti della comunicazione sono demandati ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

La comunicazione all’Agenzia delle entrate è necessaria ai fini del solo monitoraggio sull’utilizzo delle risorse.




 

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