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DECORRENZE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
[19-05-2009] -- Visto 456 volte
Pubblichiamo circolare informativa sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici relativi a:
1) pensione di vecchiaia liquidata in favore dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione dell'art. 1, comma 12, legge n. 243 del 2004;
2) pensione di vecchiaia supplementare.
Con propria circolare, l'INPS ha fornito precisazioni in merito alla decorrenza della pensione di vecchiaia acquisita da soggetti che si sono avvalsi della facoltà di esonero dall’obbligo contributivo (c.d. bonus) e della pensione di vecchiaia supplementare. Per quanto attiene alla decorrenza della pensione di vecchiaia dei soggetti già percettori di bonus l’Istituto ha, di fatto, ribadito che costoro possono ottenere la pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti che, nel caso di specie, consiste nella cessazione dell’attività lavorativa. Il chiarimento si è reso necessario a seguito del comportamento assunto da alcune sedi nei casi di domanda di pensione inoltrata, dopo il compimento dell’età pensionabile, da soggetti che avevano usufruito del bonus. In tali casi le sedi in questione consideravano il trattamento pensionistico come fosse una pensione di anzianità anziché di vecchiaia ed applicavano pedissequamente le disposizioni della Direzione Generale, laddove prevedevano che per i soggetti in bonus la pensione aveva decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda (punto 4 della seconda parte della circolare n. 149 dell’11 novembre 2004). Ciò avveniva anche quando la cessazione dell’attività lavorativa si collocava in epoca precedente alla domanda di pensione, con la conseguenza che gli interessati perdevano i ratei di pensione collocati tra la cessazione del rapporto di lavoro e la presentazione della domanda stessa.
Nel messaggio in argomento l’Istituto, richiamando il contenuto dell’articolo 6 della legge n. 155/81 che prevede, al primo comma, che la pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, ha chiarito alle proprie Sedi che l’istruzione fornita con circolare n. 149 del 2004, parte seconda, punto 4 – (liquidazione della pensione
per i soggetti che hanno esercitato l’opzione di rinuncia all’accredito dei contributi), deve intendersi riferita esclusivamente alle pensioni di anzianità.
Riguardo alla pensione di vecchiaia supplementare, cui – come più volte affermato - si applica la disciplina delle finestre, l’INPS ha precisato alle proprie sedi che la data di apertura della finestra è determinata in funzione del momento in cui il soggetto raggiunge l’età pensionabile e non anche in funzione della decorrenza della pensione principale. Il chiarimento, in questo caso, si è reso necessario in quanto alcune sedi facevano coincidere con la data di decorrenza della pensione principale il momento di maturazione dei requisiti, posticipando di un trimestre, o di un semestre, la decorrenza della pensione supplementare.
Indicazioni operative
I casi rientranti nelle due fattispecie illustrate, definiti dalle sedi INPS in maniera difforme da quanto indicato nel messaggio in commento, dovranno essere riesaminati alla luce dei chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale Pensioni. A tale riguardo si dovrà avere cura di inoltrare le relative istanze e verificare il buon esito delle stesse.
Nel messaggio in argomento l’Istituto, richiamando il contenuto dell’articolo 6 della legge n. 155/81 che prevede, al primo comma, che la pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, ha chiarito alle proprie Sedi che l’istruzione fornita con circolare n. 149 del 2004, parte seconda, punto 4 – (liquidazione della pensione
per i soggetti che hanno esercitato l’opzione di rinuncia all’accredito dei contributi), deve intendersi riferita esclusivamente alle pensioni di anzianità.
Riguardo alla pensione di vecchiaia supplementare, cui – come più volte affermato - si applica la disciplina delle finestre, l’INPS ha precisato alle proprie sedi che la data di apertura della finestra è determinata in funzione del momento in cui il soggetto raggiunge l’età pensionabile e non anche in funzione della decorrenza della pensione principale. Il chiarimento, in questo caso, si è reso necessario in quanto alcune sedi facevano coincidere con la data di decorrenza della pensione principale il momento di maturazione dei requisiti, posticipando di un trimestre, o di un semestre, la decorrenza della pensione supplementare.
Indicazioni operative
I casi rientranti nelle due fattispecie illustrate, definiti dalle sedi INPS in maniera difforme da quanto indicato nel messaggio in commento, dovranno essere riesaminati alla luce dei chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale Pensioni. A tale riguardo si dovrà avere cura di inoltrare le relative istanze e verificare il buon esito delle stesse.


