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DECRETO LEGISLATIVO 194/2008 SUI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI IN ATTUAZIONE DEL REG. CE 882/2004

[30-01-2009] -- Visto 11421 volte

Riportiamo una nota relativa alla applicazione del D.Lgs.n.194/2008 riguardante l’obbligo a carico di alcune imprese del settore alimentare di finanziare tramite apposite tariffe i controlli sanitari ufficiali, come previsto dal Reg. CE 882/2004.

Il Decreto Legislativo 19/11/2008 n. 194, pubblicato in G. U. 11 Dicembre 2008 n. 289 ed entrato in vigore il giorno seguente alla pubblicazione, allegato alla presente, disciplina le modalità per il rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti negli stabilimenti di produzione dalle autorità competenti, per verificare la conformità alle normative riguardanti i mangimi e gli alimenti nonché la salute ed il benessere degli animali, dando così attuazione al Reg. CE 882/2004.
Il provvedimento prevede tra l'altro l'obbligo da parte degli operatori del comparto alimentare del pagamento di una tariffa differenziata a seconda del settore interessato e delle quantità esaminate per i settori: impianti di macellazione, impianti di sezionamento, centri di lavorazione della selvaggina cacciata, stabilimenti di produzione del latte e stabilimenti di produzione ed immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come indicato nelle sezioni da 1 a 5 dell’allegato A del decreto.
Tali tariffe che corrispondono a quelle minime previste all’allegato IV del Reg. CE 882/2004, vengono però maggiorate per il primo anno del 20% ai sensi di quanto stabilito al comma 1 art. 11 del suddetto provvedimento.
Per tutte le altre attività produttive diverse da quelle sopra descritte è stabilita una tariffa forfettaria annua, diversificata a secondo della tipologie di attività e per fasce quantitative, anche questa maggiorata del 20 %, come da tabella alla sezione 6 dell’allegato A del Decreto in oggetto.
Queste ultime tariffe, variano da un minimo per fascia A da Euro 400/annui a Euro 800/annui per fascia B, fino a Euro 1500/annui per fascia C.
Abbiamo effettuate verifiche a livello di autorità nazionale riguardo ai destinatari effettivi dell’obbligo di corresponsione delle tariffe indicate nella sezione 6 dell’allegato A, dato che nell'intestazione della tabella tariffaria si specifica nella colonna della tipologia dello stabilimento, indicandola tra le parentesi, che trattasi di attività volte prevalentemente all'ingrosso.
L’interpretazione corretta sarebbe che le tariffe si applicano per le imprese di produzione, con esclusione quindi di quelle commerciali, che riforniscono in prevalenza, ovvero oltre il 50% della propria produzione, altre attività di intermediazione commerciale o di somministrazione, escludendo di fatto quelle imprese micro, piccole ed artigiane che si rivolgono soprattutto se non esclusivamente al consumatore.
Per quanto attiene alle modalità tecniche di versamento delle tariffe, in base all'art. 10 comma 1 del Decreto, si rinvia alle disposizioni sia di un Decreto del Ministero del Welfare che di provvedimenti regionali, che dovrebbero essere emanati entro i 60 gg. dall'entrata in vigore del D. Lgs. 194/2008, ovvero entro il prossimo 10 febbraio. Da notizie apprese da un responsabile del Ministero stesso questo provvedimento ministeriale è in itinere e conterrebbe tutti quegli elementi utili alle Regioni per poter avviare l’azione di riscossione della tariffa nei confronti delle imprese obbligate.
Per cui il termine, ritenuto perentorio dal Ministero, del versamento della tariffa annua di cui alla sezione 6 dell’allegato A entro il 31 Gennaio p. v. di fatto probabilmente sarà considerato dalle Regioni, per questo anno, come termine ordinatorio in attesa dell’emanazione del Decreto ministeriale sopra citato.
Abbiamo appurato inoltre che viste alcune difficoltà interpretative sorte a livello di alcune Autorità regionali con specifiche richieste di chiarimento inoltrate al Ministero stesso, si provvederà quanto prima da parte di questo ultimo alla predisposizione di una apposita circolare che consenta di fugare qualsiasi dubbio a proposito.
Per quanto riguarda invece le tariffe di cui alle sezioni da 1 a 5 dell’Allegato A del Decreto debbono essere corrisposte dagli operatori anteriormente all’effettuazione dell’attività di controllo.
Sottolineiamo che in caso di omesso o incompleto versamento della tariffa suddetta la ASL territorialmente competente avvierà, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento,un’azione di riscossione coattiva applicando una maggiorazione del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale.
Consigliamo comunque di prendere contatto diretto con le ASL di riferimento per verificare la sussistenza di eventuali modalità già utilizzate dalle stesse per dare esecuzione al disposto normativo e di segnalarci difformità interpretative e/o scorrette procedure riscontrate rispetto a quelle indicate dal Ministero.


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