
I numeri di Confartigianato
Una grande famiglia: oltre 500.000 associati il Italia, oltre 20.000 nelle Marche (65.000 addetti). Mai come oggi il nostro sindacato ha avuto un ruolo determinante nel contrastare valutazioni strumentali che tendono a dipingere la piccola impresa come sistema economico secondario e a dirottare risorse ed investimenti verso la grande industria. Oltre il 90% delle imprese italiane ha meno di 20 dipendenti, solo nelle province di Ascoli Piceno e Fermo le imprese artigiane sono quasi 15.000. E' necessario però prendere coscienza dell'importanza che il mondo artigiano riveste non solo in termini produttivi ma anche sociali, occorre mettere da parte l'individualismo per dare maggior forza alla nostra voce.
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ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
[19-05-2009] -- Visto 177 volte
Non risultando allo stato attuale provvedimenti di ulteriore proroga, il 16 maggio 2009 entreranno in vigore i seguenti obblighi, contenuti nel Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro:
divieto di effettuazione di visite preassuntive (articolo 41, comma 3, lettera a) del Decreto legislativo n. 81/2008), che impedisce alle imprese di verificare l’idoneità – tramite visita svolta dal medico competente – alla mansione del lavoratore prima della sua formale assunzione da parte dell’impresa;
obbligo di dotare il documento di valutazione dei rischi di data certa (articolo 28, comma 2 del Decreto legislativo n. 81/2008) che impone di ricorrere a procedure per soddisfare il requisito della certezza della data da inserire nel documento di valutazione;
obbligo di effettuare anche la valutazione dei rischi da stress lavoro – correlato (articolo 28, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2008).
L’entrata in vigore di tali disposizioni era stata differita per effetto dell’art. 32 della legge di conversione del decreto legge n. 207 del 30/12/2008, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/08.
Com’è noto Confartigianato Imprese, al fine di rendere “sincrona” la scadenza delle proroghe con l’emanazione del decreto correttivo del T.U. recante (su questi aspetti) significative modificazioni, ha più volte eichiesto al Ministero del Lavoro, assieme alle altre maggiori Organizzazioni datoriali, di procedere ad un ulteriore differimento dell’entrata in vigore delle suddette norme, portandola, così, al 15 agosto 2009.
Come anticipato, il provvedimento in questione non risulta, tuttavia, essere stato approntato e la richiesta delle rappresentanze delle imprese si ritrova, evidentemente, inesaudita: le disposizioni richiamate saranno, dal 16 maggio, vigenti almeno fino a quando non verranno modificate per effetto dell’entrata in vigore del decreto correttivo del Testo Unico. La versione di quest’ultimo adottata dal Consiglio dei Ministri - il 27 marzo - è stata inviata alle competenti Commissioni parlamentari, per il previsto parere, lo scorso 12 maggio.
Per quanto riguarda, infine, il quarto obbligo in prorogatio, ossia l’obbligo di comunicazione all’INAIL degli infortuni di durata pari ad almeno 1 giorno escluso quello dell’evento, ai fini statistici (art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 81), il Ministero del Lavoro prefigura un regime diverso: con la Circolare ministeriale n. 17/2009, fornita in allegato, si comunica che l’obbligo stesso non può ancora venire assolto, stante la mancanza delle procedure attuative per l’effettuazione concreta della comunicazione, ferma restando la registrazione dell’evento nel registro infortuni.
Si rammenta, infine, che entro il 16 maggio 2009 si deve provvedere a comunicare, all’INAIL, per via telematica, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno, ma non quello del Rappresentante Territoriale.

Scarica la circolare ministeriale sull'obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni
