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FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO - NOTE OPERATIVE INAIL -
[25-03-2009] -- Visto 509 volte
Microsoft Word - 20071030_048_RenditeINAIL.doc
A seguito della pubblicazione con DM 19 novembre 2008 del Regolamento per il Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, l’INAIL ha diramato per le proprie sedi la circolare 11/02/2009, contenente le prime disposizioni operative in merito al beneficio introdotto dall’art.1, comma 1187, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), e l’avviso di una prossima circolare congiunta con il Ministero del Lavoro e l’IPSEMA.
Poiché sul provvedimento legislativo ed il relativo regolamento questa Direzione è intervenuta recentemente con la circolare n. 10/20091, di seguito si riportano soltanto i punti della nota INAIL che costituiscono precisazione od integrazione della stessa.
L’INAIL conferma che gli importi di indennizzo stabiliti dal DM 19/11/2008 sono validi esclusivamente per gli eventi ricadenti negli anni 2007 e 2008: per quelli del 2009 occorrerà attendere un ulteriore provvedimento ministeriale. Inoltre, l’anticipazione della rendita2 ai superstiti di lavoratori già assicurati secondo il T.U. 1124/65 (generalità dei lavoratori) o la legge 493/99 (casalinghe) – che spetta, comunque, alle condizioni e nella misura previste dall’art. 85 del TU – verrà erogata unitamente all’importo una tantum dell’indennizzo.
Viene ulteriormente chiarito che fra i soggetti beneficiari dell’indennizzo devono essere ricompresi anche i superstiti di lavoratori non soggetti all’obbligo assicurativo quali, ad esempio, i titolari di imprese del commercio o i liberi professionisti. Queste categorie, però, non hanno diritto alla anticipazione delle tre mensilità della rendita annuale spettante, come già detto, ai superstiti di lavoratori assicurati.
Importante chiarimento viene fornito in merito agli eventi tutelati, che sono solamente gli infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007. E’ irrilevante, a detta dell’INAIL, che il decesso del lavoratore sia intervenuto dopo un certo lasso di tempo, purché lo stesso sia chiaramente riconducibile all’infortunio, ma chiarisce subito
dopo che devono ritenersi esclusi dalla tutela quegli eventi in cui la morte, pur essendo avvenuta dopo il 31/12/2006, è conseguente ad infortuni antecedenti il 2007.
In riferimento alle modalità di accesso al beneficio viene precisato che la domanda va presentata alla sede territoriale (INAIL o IPSEMA, per i lavoratori del settore marittimo) competente, in base alla residenza del lavoratore (assicurato o meno) e non dei superstiti richiedenti.
Le domande che sono state, o saranno presentate su modulistica difforme da quella del Regolamento contenuto nel DM 19/11/2008, dovranno essere integrate con tutte le informazioni e le eventuali deleghe previste dalla norma, senza pregiudizio alcuno del diritto all’indennizzo.
La presentazione della domanda, si ricorderà, deve essere effettuata entro il 40° giorno dal decesso, ovvero entro il 13 marzo 2009 (per gli eventi anteriori al 2 febbraio 2009). Al riguardo l’INAIL precisa che i suddetti termini non sono perentori e le domande presentate successivamente potranno concorrere ugualmente al beneficio3. Inoltre, nell’ottica di conseguire una più efficace presa in carico dei soggetti tutelati, l’Istituto ha trasmesso alle proprie sedi gli elenchi degli infortuni mortali sul lavoro successivi al 31/12/2006 desunti dai propri archivi, affinché siano individuati gli aventi diritto all’indennità che non hanno ancora presentato l’istanza. Non appare chiaro, peraltro, se ciò significhi che questi soggetti saranno contattati o invitati dalle sedi territoriali, ma è evidente che tali elenchi non potranno contenere i nominativi dei soggetti che non risultavano assicurati alla data dell’infortunio mortale.
Le sedi territoriali INAIL dovranno esperire l’accertamento sommario e l’ispezione congiunta con la Direzione provinciale del lavoro, verificando la regolarità del caso secondo un criterio di ragionevolezza, in base al quale è sufficiente rilevare una parvenza (fumus) di correlazione fra l’infortunio lavorativo ed il decesso per poter procedere alla liquidazione dell’indennizzo. Solo dopo l’accertamento ordinario potranno essere adottati i provvedimenti definitivi di merito consistenti:
- nel recupero dell’indennità una tantum (e dell’eventuale anticipazione della rendita annua), qualora l’esito dell’accertamento sia stato negativo;
- nella conferma del provvedimento di concessione dell’indennità (e dell’eventuale anticipazione della rendita), qualora l’esito dell’accertamento sia stato positivo;
- nella concessione dell’indennità (e dell’eventuale anticipazione della rendita), qualora l’accertamento sommario sia stato negativo, ma quello ordinario si sia concluso favorevolmente.
Infine l’INAIL informa che, non essendo per il momento in grado di effettuare il pagamento dell’indennità attraverso la localizzazione presso lo sportello bancario o postale, il modulo di domanda distribuito agli interessati dovrà recare la barratura di tale opzione di pagamento, secondo l’allegato predisposto.

