Tu e Confartigianato: perchè insieme è meglio

Ultime notizie

Modulistica e Documenti

Eventi e Manifestazioni




INAIL, RICONOSCIMENTO BENEFICI AMIANTO PER PERIODI SUCCESSIVI AL 1992

[25-03-2009] -- Visto 370 volte

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all’articolo 1, commi 20 e 21, ha previsto, per i soli lavoratori non titolari di trattamento pensionistico e che abbiano presentato domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005, l’estensione di detto riconoscimento per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino alla data di avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

Con decreto interministeriale 12 marzo 2008 (G.U. n. 110 del 12 maggio 2008) sono state dettate le modalità di attuazione della predetta norma, alle quali l’INAIL, con circolare n. 14 del 12 marzo 2009, ha aggiunto le specificazioni che seguono.

·                    I periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro sono quelli successivi all’anno 1992 e fino all’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992 (v. Allegato 1 Circolare INAIL);

·                    Il trattamento pensionistico richiamato dalla norma deve avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 247 e, cioè, al 1° gennaio 2008;

·                    La nuova domanda (v. Allegato 2 schema circolare INAIL) può essere presentata a qualsiasi Sede dell’Istituto, entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro l’11 maggio 2009;

·                    La procedura per il riconoscimento può dar luogo:

1.                 al rilascio della certificazione di esposizione: fino alla data comunicata, nel caso in cui venga comunicata una data di avvio della bonifica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003;

2.                 al rilascio della certificazione di esposizione fino alla data del 2 ottobre 2003, nel caso in cui venga comunicato il mancato avvio della bonifica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e quest’ultima data;

3.                 al rigetto motivato della nuova domanda, nel caso in cui venga comunicato il mancato avvio della bonifica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003, e da tale comunicazione si evinca che l’esposizione a rischio amianto è cessata al 1° gennaio 1993;

·                    Le certificazioni, effettuate con il supporto di un’apposita procedura informatica e, se necessario, con la collaborazione del datore di lavoro, viene rilasciata dall’INAIL entro un anno dalla data di ricezione della comunicazione ASL, che attesti la data di avvio della bonifica.

 

 

Scarica la circolare INAIL

Indietro