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LA SCHEDA DI TRASPORTO: TUTTE LE INFORMAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI
[20-07-2009] -- Visto 1190 volte
La Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell’accertamento della corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti (mittente, caricatore, proprietario della merce, vettore) per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente e favorisce le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Entrata in vigore della scheda di trasporto: dal 19 luglio 2009.
Soggetto obbligato all’emissione del documento: il mittente o suo delegato.
Obblighi del vettore: esibire la scheda di trasporto o in alternativa copia del contratto di trasporto
Sanzioni: in assenza della scheda di trasporto (o in alternativa del contratto scritto o dei documenti equipollenti di cui sotto), è previsto il fermo del veicolo e la sua restituzione solo dopo l’esibizione della documentazione stessa. La sanzione per i committenti che non compilano o forniscono al vettore una scheda incompleta o non veritiera è molto pesante: da 600 a 1.800 euro. La sanzione prevista a carico del vettore è da 40 a 120 euro.
Le sanzioni si applicano, oltre che ai trasporti effettuati in ambito nazionale, anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non portano a bordo la documentazione equipollente.
I dati obbligatori della scheda di trasporto
- il vettore, cioè l’impresa che esegue materialmente il trasporto
- il committente, cioè l’impresa che stipula il contratto con il vettore
- il caricatore, cioè l’impresa che cura la sistemazione del carico
- il proprietario della merce (se conosciuto)
- la merce trasportata (tipologia, quantità, peso)
- i luoghi di carico e di scarico
Esenzione per il collettame: Il trasporto a collettame è stato esentato dall’obbligo di essere scortato dalla Scheda di Trasporto. E’ stabilito che l’esonero vale solo per i “trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti”.
Documenti equipollenti: Nel caso di trasporti scortati dalla CMR, da documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR), da documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle accise, dal documento di trasporto (DDT) di cui al DPR n.472/1996 o dal documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009 non è necessario emettere la Scheda di Trasporto perché i suddetti documenti sono considerati equipollenti.
Ulteriori Informazioni: Gli uffici della CONFARTIGIANATO UAPI sono a disposizione per tutte le informazioni aggiuntive (Ufficio categoire tel. 0736.336402, Roberto Tamburri, cell. 334/6402897).

