Tu e Confartigianato: perchè insieme è meglio

I numeri di Confartigianato

Una grande famiglia: oltre 500.000 associati il Italia, oltre 20.000 nelle Marche (65.000 addetti). Mai come oggi il nostro sindacato ha avuto un ruolo determinante nel contrastare valutazioni strumentali che tendono a dipingere la piccola impresa come sistema economico secondario e a dirottare risorse ed investimenti verso la grande industria. Oltre il 90% delle imprese italiane ha meno di 20 dipendenti, solo nelle province di Ascoli Piceno e Fermo le imprese artigiane sono quasi 15.000. E' necessario però prendere coscienza dell'importanza che il mondo artigiano riveste non solo in termini produttivi ma anche sociali, occorre mettere da parte l'individualismo per dare maggior forza alla nostra voce.

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LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

[11-01-2010] -- Visto 164 volte

Con un ulteriore intervento (si ricordano Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 2009/185430 del 21 dicembre 2009 e risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 286/E del 22 dicembre 2009) in materia di nuove modalità per la compensazione dei crediti IVA, in vigore dal 1° gennaio 2010, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, fornisce importanti chiarimenti in merito al visto di conformità da apporre sulla dichiarazione annuale IVA per consentire la compensazione dei crediti IVA per importi superiori a euro 15.000.

L’Agenzia delle entrate emanerà un ulteriore documento di prassi diretto a chiarire le problematiche connesse alle concrete modalità operative che gli operatori dovranno seguire per compensare i crediti IVA.

Facendo riserva di ritornare sull’argomento appena tale circolare sarà emanata, si commentano i principali chiarimenti relativi al visto di conformità, con particolare riferimento agli adempimenti preliminari cui sono tenuti i soggetti che intendono rilasciare il visto e agli aspetti prettamente operativi inerenti il contenuto dei controlli necessari ai fini del suo rilascio.

Come sarà meglio approfondito nell'allegato, si evidenzia che, grazie all’azione della Confederazione, è stata riconosciuta la possibilità di apposizione del visto, da parte dei soggetti previsti dall’attuale disciplina, anche se i medesimi non hanno direttamente tenuto la contabilità del contribuente. Una lettura restrittiva delle disposizioni (DM n. 164 del 1999) avrebbe portato ad affermare, infatti, che il Responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) dei Caf Imprese ovvero il professionista abilitato può apporre il visto di conformità unicamente sulle dichiarazioni per le quali ha provveduto alla tenuta della contabilità (In tal senso articolo 11 e 23 del D.M. n. 164 del 1999.). In tal caso, si sarebbe limitata la possibilità di tenuta delle scritture contabili, creando una ingiustificata riserva nello svolgimento di attività contabili oggi liberamente esercitabili.

 

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