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LEGGE 2/2009-MISURE URGENTI ANTI CRISI- DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI E RIDOTTI AI LAVORATORI SOSPESI.

[11-03-2009] -- Visto 379 volte

La Direzione Generale dell’INPS ha emanato le prime istruzioni in materia di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, in base alle novità legislative introdotte dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, dai commi da 1 a 7 dell’art. 19.

Le novità principali riguardano:

A)l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali erogata ai lavoratori sospesi, la cui durata massima del trattamento è stata portata a 90 giornate;
B)l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti erogata in caso di sospensione dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali, la cui durata massima del trattamento è stata portata a 90 giornate;
C)il trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista, esteso in via sperimentale a tali lavoratori per il triennio 2009-2011, la cui durata massima è di 90 giornate.

Va opportunamente messo in luce che il provvedimento legislativo indicato in oggetto ha disposto la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2009, dei commi da 7 a 12 dell’art. 13 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, eliminando le vecchie norme che regolamentavano l’erogazione dell’indennità di disoccupazione, sia con requisiti normali che con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi i quali, pertanto, potranno usufruire del trattamento di disoccupazione ordinaria soltanto in base alle disposizioni della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L’autorizzazione alla fruizione dei trattamenti previsti dal citato comma 1 è subordinata ad un’integrazione pari almeno al venti per cento dell’importo dell’indennità a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva mentre non è più prevista, con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 2009, la possibilità alternativa di effettuare interventi di carattere formativo.

Ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è demandato il compito di definire le modalità di applicazione della nuova normativa, nonché le procedure di comunicazione all’INPS ai fini del monitoraggio dei provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dell’indennità di disoccupazione.

Va opportunamente segnalato in proposito che, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale di attuazione, l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (art. 19, comma 1, lettera a) e quella con requisiti ridotti (art. 19, comma 1, lettera b), con esclusione del trattamento adottato in via sperimentale per gli apprendisti, può essere concessa anche senza l’intervento integrativo degli Enti bilaterali.

La Direzione Generale dell’INPS, nell’indicare i codici da riportare nelle denunce contributive, per i quali si fa rinvio al testo della predetta circolare n. 39, formula riserva di emanare un messaggio operativo contenente le istruzioni di carattere procedurale.

 

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