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LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL): PUBBLICATO IL VADEMECUM DEL MINISTERO DEL LAVORO.

[10-12-2008] -- Visto 1259 volte

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Vademecum contenente le risposte ai quesiti tecnici nonché le istruzioni operative in materia di Libro Unico del Lavoro (LUL).

Per una completa disamina dei diversi aspetti operativi e di dettaglio, si rinvia al testo integrale del suddetto Vademecum, che per opportuna documentazione è riportato in allegato alla presente circolare.

In questa prima fase si pone l’attenzione sulle risposte ai quesiti 33, 34, 35, 36, 37 e 38 che riguardano specificatamente i soggetti abilitati alla tenuta del LUL e le imprese nei confronti delle quali è possibile prestare il servizio di tenuta dello stesso. Si tratta, infatti, di aspetti particolarmente rilevanti per il Sistema Confartigianato e di cui si era fornito un primo aggiornamento della situazione nella circolare confederale sopra citata.

Innanzitutto, il Vademecum precisa che i CED (art. 1, comma 5 della Legge n. 12/79) non sono compresi tra i soggetti abilitati alla tenuta del LUL. I soli soggetti abilitati a detenere il LUL sono, infatti, i professionisti (art. 1, comma 1, della Legge n. 12/79) ed i Servizi/CAF delle Associazioni di categoria (art. 1, comma 4, della Legge n. 12/79).

Conseguentemente, i CED non possono essere titolari dell’autorizzazione alla numerazione unica e possono eseguire le operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi e del calendario presenze utilizzando l’autorizzazione alla numerazione unica del professionista o dei professionisti che li assistono.

Il professionista, titolare dell’autorizzazione alla numerazione unica, può eventualmente affidare al CED la conservazione fisica del LUL (se l’impresa effettua tale opzione) secondo procedure ed accordi interni, ma resta ferma la sua responsabilità esclusiva e finale.

Le imprese con oltre 250 addetti possono rivolgersi ai CED solo per le operazioni di calcolo e stampa del LUL ma non per la tenuta dello stesso.

Le imprese artigiane e le altre piccole imprese, anche cooperative, possono delegare gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza ai servizi ed ai CAF costituiti dalle rispettive Associazioni di categoria.

Il Vademecum stabilisce che tali servizi o CAF devono essere assistiti da almeno un consulente del lavoro, con incarico professionale esterno o quale dipendente, e prestare la propria assistenza esclusivamente nei confronti delle imprese associate ovvero associabili all’Associazione di categoria promotrice dei servizi o CAF per ambito di attività.

Rispetto al requisito associativo, il Vademecum precisa che deve risultare coerente con la storia, la natura e il settore dell’impresa aderente e non deve trattarsi di un mero espediente per aggirare le prerogative e le riserve previste dalla Legge n. 12/79. Si deve, inoltre, trattare di associazioni dotate di reale rappresentatività e non di associazioni fittizie.

I servizi o CAF possono avere qualsiasi forma societaria purché siano controllati dall’Associazione che li ha costituiti. L’autorizzazione rilasciata all’Associazione è riferibile a tutte le strutture di servizio territoriali, anche con riguardo a eventuali diramazioni a livello sub provinciale.

Come risulta da quanto sopra riportato, il Vademecum del Ministero, sugli aspetti di maggiore rilevanza per il nostro Sistema soddisfa le richieste portate avanti in questi mesi da Confartigianato.

In particolare, sgombra il campo da interpretazioni che volevano relegare i nostri Centri servizi a meri CED e, come tali, esclusi dalla tenuta del LUL. Al contrario, il Vademecum riconosce che i nostri Centri servizi sono abilitati a detenere il LUL qualunque sia la loro forma societaria.
Si tratta di un riconoscimento importante del ruolo svolto fino ad oggi dai nostri Centri servizi che tiene conto delle differenti forme giuridiche con cui sono strutturati/organizzati i nostri servizi sul territorio.

Inoltre, riconosce la titolarità dell’autorizzazione alla numerazione unica in capo all’associazione e la sua riferibilità anche a livello sub provinciale. Anche su questo aspetto, il Vademecum riconosce pienamente la nostra strutturazione territoriale a livello mandamentale.

Rispetto al requisito di impresa associata ovvero associabile, l’orientamento da seguire per stabilire gli ambiti di riferimento delle imprese nei confronti delle quali poter prestare il servizio di tenuta del LUL si basa sulle previsioni statutarie dell’Associazione e sui limiti dimensionali dell’impresa.

Rispetto ai limiti dimensionali, nel Vademecum viene fatta rilevare la distinzione tra imprese fino a 250 addetti ed imprese oltre i 250 addetti, laddove si precisa che le imprese che occupano oltre i 250 addetti possono rivolgersi ai CED solo ed esclusivamente per le operazioni di calcolo e stampa ma non per la tenuta del LUL.
Tale affermazione comporta “a contrario” che fino a 250 addetti le imprese possono avvalersi dei soggetti abilitati alla tenuta del LUL, siano essi i professionisti di cui al comma 1 o i servizi di cui all’art. 1,  comma 4,  della Legge n. 12/79.

Un’ultima precisazione riguarda la dichiarata intenzione del Ministero del Lavoro di avviare, in parallelo con la messa a regime del LUL, una campagna ispettiva mirata a reprimere eventuali abusi.

Si tratta di una dichiarazione che, sulla base delle anticipazioni forniteci dal Ministero del lavoro, deve ritenersi riferita al fenomeno della costituzione di associazioni fittizie e non dotate di reale rappresentatività.

 

Scarica il VADEMECUM L.U.L.

 

 

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