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MINIMALE INAIL PER I LAVORATORI OCCASIONALI
[25-03-2009] -- Visto 418 volte
Come è noto, in seguito all’entrata in vigore delle norme contenute nell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che regolamentano il rapporto di lavoro di carattere occasionale con durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’anno solare e compenso inferiore a € 5.000, la Direzione Generale dell’INAIL aveva emanato istruzioni operative non condivise dalla Confederazione dal momento che dette disposizioni, stabilendo che il premio assicurativo dovuto all’Istituto doveva essere calcolato sui compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto, però, del minimale e del massimale di rendita, aveva creato oggettive difficoltà.
Infatti, poiché il minimale mensile supera i 1000 euro è evidente come nella maggioranza dei casi gli oneri assicurativi complessivi risultino del tutto sproporzionati rispetto al reale compenso corrisposto.
Detta situazione, come è evidente, finiva con l’ostacolare l’instaurazione di rapporti di lavoro aventi le caratteristiche dell’occasionalità, ragion per cui la Confartigianato aveva interessato della questione dapprima la Direzione Generale dell’INAIL e, successivamente, il Ministero del Lavoro, proponendo che venisse applicato un minimale giornaliero in funzione delle giornate di effettiva attività svolta, come per altro si verifica per altre tipologie di assicurati.
In seguito alle riferite segnalazioni, il Ministero del Lavoro ha inviato una nota alla Direzione Generale dell’INAIL dichiarando di condividere la soluzione applicativa che prevede, ai fini del calcolo del premio assicurativo, l’individuazione della base imponibile in ragione dell’effettiva durata del rapporto prevista in sede contrattuale.
A sua volta, la Direzione Generale dell’Istituto ha dato seguito all’interpretazione ministeriale mediante la nota che si allega (all. 1), confermando che la base imponibile delle collaborazioni occasionali è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, qualora l’effettiva durata del rapporto medesimo sia prevista nel contratto individuale di lavoro per tale intendendosi in via estensiva, per l’evidente mancanza di un contratto a progetto, la mera lettera di incarico al collaboratore.


