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NUOVI CONTENUTI PER I TESSERINI DI RICONOSCIMENTO

[13-10-2010] -- Visto 408 volte

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Nella tessera di riconoscimento, prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.

 

A decorrere dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010, oltre ai dati già presenti sulla tessera di riconoscimento (fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro), dovranno essere inseriti i seguenti elementi:

• per i lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, la data di assunzione, nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;·

• per i lavoratori autonomi, l’indicazione del committente.

 

pertanto, dal 7 settembre 2010:

a• La tessera di riconoscimento della quale L’IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE deve munire i propri lavoratori deve contenere:

1. le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita),

2. fotografia del lavoratore,

3. l'indicazione del datore di lavoro,

4 la data di assunzione,

5 in caso di subappalto, l’autorizzazione al subappalto;

 

b• la tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i LAVORATORI AUTONOMI qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:

1 le proprie generalità,

2 la propria fotografia,

3 l’indicazione del committente.

 

 

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