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NUOVO REGOLAMENTO PER RESTAURATORI E LORO COLLABORATORI, ENTRATO IN VIGORE IL D.M. 53/30 MARZO 2009

[17-06-2009] -- Visto 684 volte

D.M. n. 53 del 30 marzo 2009: “Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice”.


Pubblicato su G.U. n. 121 del 27.05.2009 il D.M. n. 53 del 30 marzo 2009: “Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice”.

Il decreto ministeriale, entrato in vigore l’11 giugno 2009, disciplina le modalità di inserimento di operatori italiani e comunitari nell’elenco dei “restauratori” e nell’elenco dei “collaboratori restauratori”.

L’inserimento negli elenchi dei “restauratori dei beni culturali” avverrà con il superamento di un esame consistente in tre prove “eliminatorie” (100 quiz in un’ora, un progetto in otto ore, l’esecuzione di un restauro di un manufatto in due giorni, otto ore ciascuno) nell’ambito di competenza (vedasi art. 2, comm. 4 del decreto in oggetto) scelto dal candidato tra i sette indicati nell’Allegato A, alla cui attenta lettura si rimanda.
 
Si sottolinea che la prova di idoneità, da considerare nell’insieme delle prove che la compongono, non è ripetibile in caso di non superamento, poiché la dizione “ha luogo una sola volta” (vedasi comm. 1 art. 2 del decreto in oggetto) pur se appare nella sua lettura assolutamente restrittiva,  deve essere interpretata come la volontà del legislatore di istituire una prova una tantum.

Tale interpretazione trova conferma nella previsione nel comm.2 dell’art. 3 “Il candidato che non si presenti ad una prova presso la sede assegnatagli o che venga escluso da una prova, perde il diritto a sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata”.

La Confartigianato, pur prendendo atto del contesto piuttosto delimitato, anche dal punto di vista cronologico, imposto dalla disciplina transitoria, ritiene che la preclusione della possibilità di ammettere ad una successiva ed ulteriore sessione di esame i candidati eventualmente considerati non idonei, possa venire a tradursi in una eliminatoria ingiustificatamente intransigente, pertanto è già intervenuta presso il Ministero perché dia della norma una lettura più estensiva.

Particolarmente rigoroso si rivela il dettato del comma 3 dell’art. 2 del decreto in oggetto, alla cui attenta lettura si rimanda,  che prescrive le modalità di presentazione delle attestazioni dei requisiti richiesti per l’ammissione all’esame.

La domanda al Ministero per i Beni e le Attività culturali va inviata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di esami sulla Gazzetta Ufficiale,  4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere corredata da tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione e dal versamento di euro 49,58.

È ipotizzabile che, salvo ricorsi e rinvii, l’espletamento degli esami si concluda entro la primavera del 2010, visti i tempi necessari per l’accoglimento delle domande, la costituzione delle commissioni, la selezione dei candidati, le tre prove e le altre incombenze di carattere organizzativo e amministrativo

Norma fondamentale per la lettura del decreto de quo si rivela l’art. 182 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, tale articolo individua infatti i soggetti che acquisiscono la qualifica di restauratore dei beni culturali senza il sostenimento di alcuna prova di idoneità (comma 1) nonché i soggetti legittimati a partecipare alla prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante per l’ottenimento della qualifica (comma 1 bis), di seguito descritti:  

a)  colui  che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro, direttamente e in proprio, oppure direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità  preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituto centrale del restauro, Opificio delle pietre dure, Istituto centrale per la patologia del libro);

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno  triennale, purché  risulti  iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c)  colui che abbia  conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico,  purché risulti  iscritto  ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

d-bis)  colui che  abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di  collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione  tecnica  dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (vedasi punto a).


Il comma 1-quinquies dello stesso art. 182 del “Codice”, individua la figura del “collaboratore restauratore di beni culturali”:

a)  colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o  regionale di  durata non inferiore a tre anni;

c)  colui che, alla  data del 1° maggio 2004, abbia svolto  lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma  4,  anche  in proprio, per non meno di quattro anni.


Da evidenziare che la lettera d) del medesimo comma, prevede che il candidato, ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità, che non risulti idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, può venire nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

Il decreto in oggetto, come è evidente, si rivela essere una disciplina transitoria di una situazione non ancora precisata in ordine ai profili professionali; esso, infatti, non li definisce: al momento sussiste una norma programmatica di riferimento (l’art. 29, comma 7 del “Codice”), la cui normativa disciplinatoria si trova attualmente in fase di schema di decreto al quale la Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole in attesa di approvazione da parte del Ministro.

In seguito al succitato schema di decreto, si prospetta dunque la presenza delle seguenti figure:

1. il “restauratore di beni culturali”;
2. il “tecnico del restauro dei beni culturali” (corrispondente alla qualifica di “collaboratore restauratore”);
3. il “tecnico del restauro con competenze settoriali”, il cui profilo dovrà essere ulteriormente definito con successivi provvedimenti su proposta delle Regioni.


Confartigianato, pur valutando positivamente l’emanazione di una norma, quale è il D.M. 53/2009 la cui definizione è stata attesa per un lasso di tempo fin troppo lungo, ne stigmatizza , proprio a causa di tale ritardo nella sua emanazione,  l’eccessiva rigidità che permane, poiché derivante dal già contestato art. 182 del “Codice”, per i  termini utili alla maturazione delle condizioni e dei requisiti necessari per conseguire le qualifiche di restauratore di beni culturali, sia senza necessità di prova di idoneità (svolgimento di periodi prolungati pari ad a almeno otto anni di attività di restauro in forma imprenditoriale anteriormente alla data del 16 dicembre 2001, data di entrata in vigore del Decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420; conseguimento di determinati diplomi anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, integrati dallo svolgimento di determinati periodi di attività di restauro) sia attraverso superamento di prova di idoneità.

È pertanto ferma intenzione di Confartigianato proseguire nella sua azione di intervento sul Legislatore in favore della modifica di una norma, l’art. 182 del “Codice”, che ha compromesso senza rimedio la posizione di molti imprenditori artigiani i quali, pur avendo continuato a svolgere lavori di restauro in periodi successivi alle date indicate, e spesso costretti ad accettare lavori in subappalto non riconosciuti né certificati, si sono vista precludere ogni possibilità di conseguire un riconoscimento delle esperienze professionali svolte nel frattempo, in modo da farle valere al fine di acquisire la qualifica di “restauratore dei beni culturali”.
 
 
 

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