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SCADENZA PRIVACY 2010
[15-03-2010] -- Visto 565 volte
Il prossimo 31 marzo scadrà, come ormai consuetudine, il termine ultimo per redigere il DPS, il Documento programmatico sulla Sicurezza dei dati personali detenuti dalle imprese. Sono soggetti alla redazione del DPS tutte le imprese che trattano i dati personali mediante personal computer. per le altre imprese che trattano i dati in forma cartacea, occorre, comunque mettersi in regola adottando le misure minime di sicurezza. Di recente, inoltre, per queste ultime, se micro imprese che effettuano un trattamento di dati limitato ad alcuni casi specifici, è possibile avvalersi delle procedure semplificate riducendo sensibilmente costi e incombenze varie.
Ricordiamo, inoltre, che chi avesse già redatto negli anni passati il DPS e nulla fosse variato nel corso dell'ultimo anno, potrà autocertificare l'efficacia del DPS anche per il 2010.
La Confartigianato UAPI propone un servizio "Privacy" in grado di soddisfare le esigenze di ogni impresa, fornendo consulenza e la predisposizione delle pratiche ai sensi della normativa (D. LGS 196/2006 e successive modifiche ed integrazioni) a costi decisamente agevolati, soprattutto per i soci UAPI.
Per tutte le informazioni (costi e tipologia del servizio) è possibile inviare una mail a info@uapi.org o telefonare alle 0736.336402.
Ricordiamo alle imprese fortemente interessate di contatatre al più presto l'ufficio "Privacy" perché a ridosso della scadenza sarà difficile rispondere con efficacia alle esigenze di tutti.
RICORDIAMO le nuove sanzioni previste dal Garante per la protezione dei dati personali: l’aumento delle pene pecuniarie e detentive introdotte con la Legge 27 febbraio 2009, n. 14. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2009
| Violazione | Nuove sanzioni previste dalla Legge n. 14/2009 |
| Art. 161 Omessa o inidonea informativa all’interessato | Da 6.000 a 36.000 euro |
| Art. 162 c.1 Cessione di dati | Da 10.000 a 60.000 euro |
| Art. 162 c.2-ter Inosservanza delle prescrizioni del Garante | Da 30.000 a 180.000 euro |
| Art. 163 Omessa o incompleta notificazione | Da 20.000 a 120.000 euro |
| Art. 164 Omessa informazione o esibizione al Garante | Da 10.000 a 60.000 euro |
| Art. 169 Omissione delle Misure Minime di sicurezza | Arresto fino a due anni |


