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Una grande famiglia: oltre 500.000 associati il Italia, oltre 20.000 nelle Marche (65.000 addetti). Mai come oggi il nostro sindacato ha avuto un ruolo determinante nel contrastare valutazioni strumentali che tendono a dipingere la piccola impresa come sistema economico secondario e a dirottare risorse ed investimenti verso la grande industria. Oltre il 90% delle imprese italiane ha meno di 20 dipendenti, solo nelle province di Ascoli Piceno e Fermo le imprese artigiane sono quasi 15.000. E' necessario però prendere coscienza dell'importanza che il mondo artigiano riveste non solo in termini produttivi ma anche sociali, occorre mettere da parte l'individualismo per dare maggior forza alla nostra voce.

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VERIFICA DEI REQUISITI DELLE PRESTAZIONI LEGATE AL REDDITO, LEGGE N. 14/2009

[19-05-2009] -- Visto 745 volte

La legge n. 14 del 27 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009, di conversione del D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, ha introdotto all’articolo 35, commi da 8 a 13, importanti novità per quanto riguarda i criteri di accertamento e le modalità di comunicazione dei dati reddituali ai fini dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali legati al reddito.

A seguito dell’emanazione della legge n. 14/2009 le Direzione Centrali dell’INPS e dell’INPDAP sono intervenute rispettivamente con circolare n. 62 del 22 aprile 2009 e con nota operativa n. 15 del 27 marzo 2009 per fornire chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni.

Si illustrano i contenuti della norma in oggetto, sulla base di una prima lettura della stessa e delle suddette circolari, riservandoci di dare ulteriori notizie dopo i necessari confronti con gli Istituti interessati.

 

1. Prestazioni collegate al reddito

Per quanto superfluo, si precisa che nulla è innovato riguardo le tipologie dei redditi rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e che, ai fini del diritto e della misura della stessa, devono essere presi in considerazione i limiti reddituali vigenti nell’anno solare di corresponsione.

Inoltre, si ricorda che le prestazioni legate al reddito erogate dall’INPS sono:

î     l’integrazione al trattamento minimo;

î     la pensione sociale;

î     l’assegno sociale;

î     le maggiorazioni sociali (art. 1 legge n. 544/88 e art. 70 legge n. 338/2000 e successive modificazioni);

î     l’aumento della pensione sociale;

î     l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70 legge n. 388/2000);

î     la somma aggiuntiva - c.d. quattordicesima ;

î     la riduzione della pensione ai superstiti;

î     i trattamenti di famiglia;

î     le prestazioni per le quali rilevano i redditi da lavoro;

î     le prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti.

 

Le prestazioni collegate al reddito di competenza dell’INPDAP sono:

î     la pensione ai superstiti;

î     l’assegno al nucleo familiare;

î     la quattordicesima mensilità;

î     l’integrazione al trattamento minimo;

î     la maggiorazione sociale (aumento al milione).

 

2. Redditi rilevanti (commi 8 e 9)

Il comma 8 dell’articolo 35 stabilisce che i redditi da prendere in considerazione per la liquidazione o ricostituzione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali in funzione del reddito sono quelli percepiti dal titolare ed eventualmente dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno. Tali redditi hanno valenza fino al 30 giugno dell’anno successivo. Ciò sta a significare che fino al 30 giugno di ogni anno bisogna far riferimento ai redditi che il beneficiario del trattamento ed, eventualmente, il coniuge hanno conseguito nei due anni solari precedenti, mentre dal 1° luglio a quelli percepiti nell’anno solare immediatamente precedente.

 

3. Verifica dei redditi (comma 11)

Il comma 11 è di particolare importanza in quanto sancisce l’obbligo della comunicazione dei redditi percepiti nell’anno di riferimento in capo ai titolari delle prestazioni suddette. Il termine ultimo per la presentazione della comunicazione agli enti pensionistici è fissato al 30 giugno di ogni anno. Si ricorda al riguardo come, al contrario, l’articolo 13 della legge n. 412/91, riconduca all’ente erogatore, l’onere di verifica dei redditi stessi.  A tal proposito, gli Istituti precisano che provvederanno annualmente a richiedere i redditi rilevanti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito mediante l’invio dei modelli di comunicazione reddituale (RED), che dovranno essere restituiti ai rispettivi Enti previdenziali secondo il termine fissato dal comma 8 dell’articolo 35 della legge in commento (30 giugno).

 

4. Mancata o tardiva presentazione della dichiarazione reddituale (commi 12 e 13)

La mancata presentazione della dichiarazione comporta la sospensione della prestazione a decorrere dal mese di ottobre. In ogni caso, prima di procedere all’interruzione del pagamento, l’ente pensionistico dovrà darne avviso, mediante Raccomandata A.R., all’interessato il quale entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso potrà comunicare i redditi evitando in tal modo la sospensione del trattamento (comma 12). Nel caso in cui si incorra nella sospensione della prestazione, la stessa potrà essere ripristinata, con contestuale pagamento degli arretrati, qualora l’interessato presenti la comunicazione dei redditi entro il 30 giugno dell’anno successivo (comma 13). L’erogazione del trattamento riprenderà il suo corso a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione oltre il suddetto termine comporterà la perdita degli arretrati.

 

5. Casi particolari

Per quanto attiene l’erogazione dei trattamenti di famiglia (Anf o AF) l’INPS precisa che le disposizioni contenute nel comma 8 dell’articolo 35 della legge in esame non si applicano a tale prestazione. Infatti ai fini del diritto e della misura della stessa occorre fare riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare mentre il comma 8 nell’individuare i redditi dà rilevanza solo a quelli conseguiti “…dal beneficiario e dal proprio coniuge…”. In tal caso non può applicarsi nemmeno il comma 9 in quanto l’erogazione dei trattamenti di famiglia, per espressa previsione normativa, non può avvenire sulla base del reddito presunto. Per quanto attiene le modalità di accertamento del reddito, si applicano le procedure previste dallo stesso articolo 35 ai commi 11 – 12 – 13.

 

6. Prima applicazione della norma

La legge in commento entra in vigore dal 1° marzo 2009, pertanto, le disposizioni in essa contenute vengono applicate in sede di prima liquidazione a tutte le prestazioni aventi decorrenza successiva a tale data, mentre quelle aventi decorrenza anteriore seguono la previgente disciplina secondo cui bisogna prendere in considerazione i redditi prodotti nell’anno di corresponsione della prestazione.

 

7. Prestazioni indebite

Gli Istituti previdenziali, nelle succitate circolari, più volte hanno sottolineato che provvederanno a recuperare le somme indebitamente riscosse. A tal proposito, si ritiene che gli indebiti possono essere validamente contrastati ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 412/91 qualora i provvedimenti adottati dagli Istituti risultino errati o assunti oltre i termini previsti dal comma 12 dell’articolo 35. Sarà cura della scrivente fornire ulteriori precisazioni dopo l’incontro che si terrà con la Direzione Generale INPS sui punti che necessitano di maggior chiarimento.

 

NEGLI ALLEGATI PROPOSTI I TESTI INTEGRALI

Scarica il testo integrale della CIRCOLARE INAPA

Scarica la circolare INPS del 22/04/2009

Scarica la circolare INPDAP del 27/03/2009


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